Giudice sportivo, 10 mila euro di ammenda al Napoli: il motivo

Club azzurro multato a causa di un gesto dei propri tifosi durante Napoli-Sassuolo

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata di Serie A sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Frosinone, Hellas Verona, Lecce, Milan, Napoli, Roma e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fu- mogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al com- portamento dei loro sostenitori.

Le ammende: € 10.000,00: al NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in dire- zione dei calciatori sul terreno di giuoco sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

€ 3.000,00: alla ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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